Art. 7.
(Premi).

      1. Alle cooperative di cui all'articolo 5 sono assegnati premi annuali pari a 516 euro in ragione di ogni 5 ettari di bosco che non ha subìto incendi e di ogni 5

 

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chilometri di fiume, di torrente o di lago che non ha subìto atti di degrado.
      2. I premi di cui al comma 1 sono assegnati a valere sui fondi di cui all'articolo 8.